Prodotti alimentari confezionati: il Regolamento sull’etichetta

Sui prodotti alimentari confezionati, le informazioni sono presenti sulla confezione stessa, secondo il regolamento Ue 1169/2011. L’etichetta riporta dunque prima di tutto la denominazione dell’alimento, e vicino lo stato fisico il trattamento che ha subito: in polvere, ricongelato, liofilizzato, surgelato, concentrato, affumicato. Il secondo elemento presente è l’elenco degli ingredienti, indicate in ordine decrescente di peso. Deve essere specificata la presenza di sostanze che possono provocare allergie o intolleranze, in caratteri diversi dagli altri ingredienti.

Sulle etichette alimentari troviamo poi la data di scadenza e il termine minimo di conservazione (Tmc). Nel primo caso troviamo l’indicazione ‘Da consumarsi entro il”, nel secondo ‘Da consumarsi preferibilmente entro il”. Se parliamo di Tmc, il prodotto può essere consumato anche oltre quella data, ma può aver modificato alcune caratteristiche organolettiche. Troviamo quindi le condizioni di conservazione e uso, sia prima sia dopo l’apertura della confezione.

Paese d’origine e luogo di provenienza sono obbligatori per carni bovine, pesce, frutta e verdura, miele, olio extravergine d’oliva, carni fresche e congelate della specie suina, ovina, caprina e avicola, latte, latticini, grano duro per produrre pasta e riso. Inoltre, in Italia, è obbligatorio indicare in etichetta per tutti gli alimenti (fatta eccezione per il vino) la sede e l’indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento.

Ci deve essere, sempre per legge, la presenza di una dichiarazione nutrizionale che contenga informazioni su valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine, sale. Si può aggiungere l’indicazione sugli acidi grassi monoinsaturi, gli acidi grassi polinsaturi, i polioli, l’amido e le fibre. Infine, il produttore può inserire volontariamente indicazioni nutrizionali e sulla salute.


Lascia un commento