Etichette dei legumi secchi: l’origine non è obbligatoria

Etichette dei legumi secchi: quali obblighi ha il produttore agricolo? È necessario apporre anche l’origine del prodotto? Andiamo a vedere cosa dice il Regolamento dell’Unione Europea numero 1169/2011. Il consumatore ha sempre il diritto di conoscere alcune specifiche del prodotto che va ad acquistare. E queste norme valgono per tutti i tipi di legumi secchi, da fagioli borlotti a cannellini, da lenticchie a ceci.

Obbligatoriamente ci devono essere denominazione del prodotto, ingredienti, presenza di allergeni, peso netto, termine minimo di conservazione, il lotto di appartenenza e le informazioni sulle sedi di lavorazione e di confezionamento. Non è dunque obbligatorio inserire l’origine, in questo caso. L’eccezione arriva dai legumi di produzione biologica. Le etichette di questi ultimi devono essere maggiormente precise e contenere anche informazioni aggiuntive: la filiera agricola di produzione, europea o extraeuropea.

I produttori, per legge, devono scrivere sulle etichette il Paese d’origine e il luogo di coltivazione delle materie prime che sono state utilizzate. Queste le diciture che vanno utilizzate: “Agricoltura Ue” o “Agricoltura non Ue”. Alcune volte, ci possono essere entrambe le scritte e significa che le materie prime arrivano sia da Paesi all’interno dell’Unione Europea sia da Paesi che invece non ne fanno parte.

Ci sono alcune indicazioni da seguire perché vengano rispettati i principi esposti dal protocollo Haccp nella produzione e nella realizzazione dei legumi secchi; essiccazione, umidità e imballaggio devono essere accuratamente monitorati prima della commercializzazione. I produttori agricoli non hanno però alcun obbligo a inserire anche queste informazioni sulle etichette. Alcune aziende, per maggiore trasparenza, aggiungono sul packaging dei legumi secchi informazioni e curiosità su produzione e lavorazione.


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