Allergeni negli alimenti: l’obbligo in etichetta

Le etichette di prodotti alimentari devono obbligatoriamente riportare la presenza di allergeni. La prima normativa di questo tipo, in Italia, compare nel 2006 con il Decreto legislativo numero 114. L’obbligo di informare in modo generalizzato i consumatori in merito agli allergeni arriva però con il Regolamento Ue numero 1169 del 2011.

La norma viene estesa dai pubblici esercenti a tutti coloro che vendono o somministrano alimenti in qualunque contesto. Ai singoli Paesi la libertà di stabilire le forme più idonee di comunicazione al consumatore. In Italia, dunque, all’inizio è stato come far salire al potere le fantasia. Almeno fino alla circolare del 6 febbraio 2015, con cui il ministero della Salute ha chiarito in che modo vanno indicati gli allergeni che possono essere riportati “sui menù, su appositi registri o cartelli o su altro sistema equivalente, anche tecnologico, da tenere sempre in vista, così da consentire al consumatore di accedervi facilmente e liberamente”. La circolare dà la possibilità pure di indicare a voce, ai clienti, gli allergeni utilizzati nella preparazione degli alimenti somministrati.

Le informazioni vanno fornite per ogni piatto o prodotto con la formula ‘può contenere’ e l’esatta indicazione degli ingredienti allergenici di cui si tratta. Elenchi generici di prodotti e sostanze allergeniche non sono legali. Le informazioni devono inoltre essere registrate per iscritto, e comunicate con strumenti vari purché disponibili agli utenti finali e verificabili da parte delle autorità di controllo. La mancanza di una chiara informazione sugli allergeni presenti, oltre che contro la legge, rischia di avere conseguenze gravissime se non letali. L’Italia, da questo punto, di vista, non si piazza molto bene in Europa, anche se negli anni sono stati fatti dei decisi passi avanti.


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